Ai sensi dell’art. 15 co. 1 lett. c) del TUIR spetta la detrazione dall’IRPEF lorda pari al 19% per le spese sanitarie sostenute dal contribuente. Vi rientrano le spese di seguito indicate.
Spese sanitarie
Le spese sanitarie in esame sono costituite:
- dalle spese mediche generiche e di assistenza specifica, diverse da quelle relative ai soggetti portatori di handicap. Sono detraibili le spese sostenute per l’assistenza infermieristica e riabilitativa (es. fisioterapia, kinesiterapia, laserterapia, ecc.), le prestazioni rese da personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della persona, le prestazioni rese da personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo, le prestazioni rese da personale con la qualifica di educatore professionale e le prestazioni rese da personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale;
- dalle spese per prestazioni chirurgiche;
- dalle spese per prestazioni specialistiche;
- dalle spese per analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni;
- dalle spese per l’acquisto o l’affitto di protesi dentarie e sanitarie in genere;
- dalle spese per le prestazioni di un medico generico (anche per visite e cure di medicina omeopatica);
- dalle spese per ricoveri collegati ad operazioni chirurgiche o degenze;
- dalle spese per l’acquisto di medicinali;
- dalle spese per l’acquisto o l’affitto di dispositivi medici (es. occhiali, lenti a contatto e relativi liquidi per la manutenzione, apparecchi per aerosol o per la misurazione della pressione sanguigna, siringhe, bende, cerotti, ecc.);
- dalle spese per il trapianto di organi;
- dall’importo del ticket pagato, se le spese sono state sostenute nell’ambito del Servizio sanitario nazionale;
- dalle spese sostenute per l’acquisto di alimenti a fini speciali
In generale, la detrazione IRPEF del 19% spetta solo per la parte delle spese sanitarie che eccede l’importo della franchigia di 129,11 euro.
Spese mediche sostenute per i familiari a carico
Sono detraibili le spese anche se sono state sostenute nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico (es. figli).
Spese sanitarie per persone con disabilità
Tra le spese sanitarie rientrano:
- le spese per mezzi necessari per l’accompagnamento, la deambulazione, la locomozione e al sollevamento di disabili. Sono tali, ad esempio, le spese sostenute per:
- l’acquisto di poltrone per inabili e minorati non deambulanti e apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale;
- il trasporto in autoambulanza del soggetto portatore di handicap (spesa di accompagnamento);
- l’acquisto di arti artificiali per la deambulazione;
- la trasformazione dell’ascensore adattato al contenimento della carrozzella;
- la costruzione di rampe per l’eliminazione di barriere architettoniche esterne ed interne alle abitazioni;
- l’installazione e/o la manutenzione delle pedane di sollevamento per portatori di handicap;
- le spese per sussidi tecnici informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e le possibilità d’integrazione dei disabili riconosciuti tali ai sensi dell’art. 3 della L. 104/92. Sono tali ad esempio, le spese sostenute per l’acquisto di un fax, un modem, un computer o un sussidio telematico.
Spese per veicoli per persone con disabilità
Tra questa tipologie di spese detraibili rientrano quelle sostenute per i mezzi necessari alla locomozione di disabili con ridotte o impedite capacità motorie.
La detrazione spetta:
- una sola volta in quattro anni, salvo i casi in cui il veicolo risulta cancellato dal Pubblico registro automobilistico (PRA);
- per un solo veicolo;
- su un importo massimo di 18.075,99 euro.
Per queste spese la detrazione IRPEF del 19% spetta sull’intero importo e non è prevista alcuna franchigia.
Spese per l’acquisto di cani guida
Ai sensi dell’art. 15 co. 1 lett. c) del TUIR è detraibile la spesa sostenuta per l’acquisto di cani guida dei soggetti non vedenti.
Modalità di pagamento
Dall’1.1.2020, la detrazione IRPEF del 19% degli oneri indicati spetta soltanto se il pagamento è avvenuto con:
- bonifico bancario o postale;
- altri sistemi di pagamento, diversi dal pagamento in contante, (es. carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).
La disposizione non si applica alle spese sostenute per:
- l’acquisto di medicinali e dispositivi medici;
- prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al SSN.